Legislazione sui Cammini Storici: Quadro giuridico multilivello

I cammini storici non sono solo infrastrutture di mobilità lenta, ma veri e propri patrimoni culturali e paesaggistici lineari. Il quadro giuridico ne riconosce la multidimensionalità,
promuovendo modelli di tutela e valorizzazione integrata.

 

Livello costituzionale:

  • Art. 9 Cost.: tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
  • Art. 117 Cost.: competenze concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica.

Leggi nazionali:

  • D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): riconoscimento indiretto dei cammini come beni paesaggistici.
  • Proposta di legge AC 1805/2023: in itinere, mira a creare una rete nazionale dei cammini, con mappatura, standard e governance multilivello.

Regolamentazioni regionali:

  • L.R. 2/2017 (Lazio): istituzione di una rete dei cammini, con criteri di sicurezza, accessibilità e tutela identitaria.
  • Accordi Regione Toscana-MIBACT-ANCI: modello di concertazione multilivello.

Livello europeo:

  • Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa (1987).
  • Convenzione di Faro (2005): patrimonio come risorsa per la cittadinanza.
  • Regolamento UE 2021/1060: fondi di coesione a sostegno della valorizzazione territoriale.

 

 

Livello normativo Fonte/Norma Contenuto rilevante
Costituzionale Art. 9 e 117 Cost. Tutela del paesaggio, competenze concorrenti
Nazionale D.lgs. 42/2004 Codice beni culturali e paesaggio
Nazionale Pdl AC 1805/2023 Rete nazionale cammini storici
Regionale L.R. Lazio 2/2017 Rete regionale cammini
Europeo Accordo Consiglio d’Europa Certificazione itinerari culturali
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